Segretariato Sociale

foglio notizie di attualità sociale numero 2 del 18 febbraio 2012 in collaborazione con Piero  Quinci

 

La recente c.d.“Manovra Monti” ha introdotto importanti innovazioni per quanto riguarda i requisiti necessari per godere del trattamento pensionistico.

Per i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012, in sostituzione della pensione di vecchiaia e di quella di anzianità, sono previste la pensione “anticipata” e la pensione di “vecchiaia”.

Queste le principali novità riguardanti la pensione “anticipata”.

 

Pensione anticipata

I lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata possono conseguire una “pensione anticipata”, in presenza dei seguenti requisiti contributivi:

  • dal 2012:    42 anni e 1 mese per gli uomini; 41 anni e 1 mese per le donne;
  • dal 2013:    42 anni e 2 mesi per gli uomini; 41 anni e 2 mesi per le donne;
  • dal 2014:    42 anni e 3 mesi per gli uomini; 41 anni e 3 mesi per le donne.

Se la pensione anticipata viene conseguita a 62 anni di età, l’importo di pensione maturato sarà interamente riconosciuto.

Prima del 62° anno, invece, sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2012 sarà effettuata una riduzione:

  • dell’1%   con un’età compresa tra i 60 e i 62 anni
  • del 2%    con un’età inferiore ai 60 anni

 

Pensione anticipata nel sistema contributivo

In alternativa al trattamento pensionistico anticipato, gli uomini e le donne che risultano assicurati a partire dal 1° gennaio 1996 e che rientrano nel sistema contributivo puro, possono conseguire la pensione anticipata se in possesso di:

  • 20 anni di contribuzione
  • 63 anni di età
  • un importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, rivalutato annualmente

in base alla variazione del Pil, determinato dall’Istat.

 

Adeguamento alla speranza di vita

A partire dal 2013, gli adeguamenti alla speranza di vita si applicano ai requisiti anagrafici di tutti i trattamenti pensionistici, nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata.

Tutti gli adeguamenti successivi al 1° gennaio 2019 verranno applicati con cadenza biennale.

Ne deriva che:

  • 1° adeguamento: dal 1° gennaio 2013
  • 2° adeguamento: dal 1° gennaio 2016
  • 3° adeguamento: dal 1° gennaio 2019
  • 4° adeguamento e successivi: dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2023

 

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