foglio notizie di attualità sociale numero 2 del 18 febbraio 2012 in collaborazione con Piero Quinci
La recente c.d.“Manovra Monti” ha introdotto importanti innovazioni per quanto riguarda i requisiti necessari per godere del trattamento pensionistico.
Per i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012, in sostituzione della pensione di vecchiaia e di quella di anzianità, sono previste la pensione “anticipata” e la pensione di “vecchiaia”.
Queste le principali novità riguardanti la pensione “anticipata”.
Pensione anticipata
I lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata possono conseguire una “pensione anticipata”, in presenza dei seguenti requisiti contributivi:
- dal 2012: 42 anni e 1 mese per gli uomini; 41 anni e 1 mese per le donne;
- dal 2013: 42 anni e 2 mesi per gli uomini; 41 anni e 2 mesi per le donne;
- dal 2014: 42 anni e 3 mesi per gli uomini; 41 anni e 3 mesi per le donne.
Se la pensione anticipata viene conseguita a 62 anni di età, l’importo di pensione maturato sarà interamente riconosciuto.
Prima del 62° anno, invece, sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2012 sarà effettuata una riduzione:
- dell’1% con un’età compresa tra i 60 e i 62 anni
- del 2% con un’età inferiore ai 60 anni
Pensione anticipata nel sistema contributivo
In alternativa al trattamento pensionistico anticipato, gli uomini e le donne che risultano assicurati a partire dal 1° gennaio 1996 e che rientrano nel sistema contributivo puro, possono conseguire la pensione anticipata se in possesso di:
- 20 anni di contribuzione
- 63 anni di età
- un importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, rivalutato annualmente
in base alla variazione del Pil, determinato dall’Istat.
Adeguamento alla speranza di vita
A partire dal 2013, gli adeguamenti alla speranza di vita si applicano ai requisiti anagrafici di tutti i trattamenti pensionistici, nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata.
Tutti gli adeguamenti successivi al 1° gennaio 2019 verranno applicati con cadenza biennale.
Ne deriva che:
- 1° adeguamento: dal 1° gennaio 2013
- 2° adeguamento: dal 1° gennaio 2016
- 3° adeguamento: dal 1° gennaio 2019
- 4° adeguamento e successivi: dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2023