Disabilità: i diritti di un disabile che lavora
accertamento della disabilità
- Dal 1° gennaio 2010 la domanda volta a valutare lo stato di handicap deve essere presentata all’Inps per via telematica.
- L’istanza, firmata presso un patronato, va corredata dal numero del certificato medico, già inviato per via telematica dal medico
riposi e permessi sul lavoro
- Il disabile maggiorenne in situazione di gravità che svolge attività lavorativa ha diritto (in alternativa ai permessi giornalieri mensili) a 2 ore di permesso giornaliero qualora sia tenuto, contrattualmente, a prestare attività lavorativa per almeno 6 ore. In caso di prestazione di lavoro inferiore a 6 ore è concessa una sola ora di permesso. Non ne hanno diritto i titolari di un rapporto di lavoro domestico o a domicilio. Spetta un’ indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai permessi stessi.
- Il lavoratore disabile maggiorenne in situazione di gravità, ha diritto (in alternativa ai riposi orari) a 3 giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa.
I permessi giornalieri sono sempre retribuiti.
sede di lavoro
La persona disabile maggiorenne in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Il diritto al trasferimento è subordinato alla disponibilità del posto e alle esigenze del datore di lavoro. Il beneficio, infatti, è destinato a divenire operante soltanto «ove possibile»; ossia se ne sussistano i presupposti anche in relazione alle esigenze organizzative dell’impresa o della singola ammini-strazione, di volta in volta considerati, con riguardo alla singola situazione. Tra le condizioni richieste per il diritto al trasferimento va ricompresa non solo la vacanza del posto, ma anche la concreta utilizzabilità della professionalità del dipendente.
part-time per i lavoratori affetti da patologie oncologiche
- Per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali vi sia una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso la Asl di residenza del lavoratore, la norma prevede il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.
- La disposizione è applicabile sia ai lavoratori del settore pubblico sia a quelli del settore privato.
- E’ riconosciuto al lavoratore il diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’e-spletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro part-time
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