Il biotestamento è legge

Via libera dall’Aula del Senato al provvedimento sul biotestamento.

I sì sono stati 180, 71 i no e 6 astenuti.

Il testo diventa legge. Grande applauso in Aula. 

Biotestamento, dal consenso informato alle Dat.

Prevista pianificazione cure.

Approvato alla Camera il 20 aprile scorso, con il voto definitivo del 14 dicembre 2017  il Senato le norme sul biotestamento sono legge. (Ansa)

 

 

Ecco il testo punto per punto:

 

  • IL CONSENSO INFORMATO– Il testo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene “promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato” e “nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari”.

 

  • I MINORI– Per quanto riguarda i minori “il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore”.

 

  • LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO– Ogni “persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’ eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso “Disposizioni anticipate di trattamento” (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e “in conseguenza di ciò – si afferma – è esente da responsabilità civile o penale”. Devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione”. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, “la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni”.

 

  • PIANIFICAZIONE DELLE CURE– Nella relazione tra medico e paziente “rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.

 

  • L’ITER– Il provvedimento è stato approvato il 20 aprile dalla Camera. Durante l’esame in commissione al Senato sono stati presentati migliaia di emendamenti, 3005 solo in Aula. La presidente della commissione Emilia De Biasi a fine ottobre si è dimessa da relatrice proponendo, per accorciare i tempi di esame, di valutare l’invio in Aula del testo senza relatore.

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